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A.S. 2009-10

 

Art. l (Doveri)

  1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi. per i quali informa la scuola.
  2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
  3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
  4. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
  5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
  6. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
  7. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
  8. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
  9. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola. anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
  10. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
  11. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 (Codice disciplinare)

  1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione è pubblica.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
  5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
  6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza.
  7. I comportamenti gravi che richiedono l'allontanamento da scuola fino a un massimo di quindici giorni sono elencati qui di seguito:
    1. Violenza fisica nei confronti dì compagni, docenti, personale scolastico.
    2. Furto o danneggiamento di un documento pubblico.
    3. Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui (allagamento, rottura di estintori danni agli impianti di sicurezza e atti di vandalismo).
    4. Atti contrari al pubblico decoro che possono provocare turbamento psicologico agli studenti.
    5. Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti ed alcolici.
    6. Comportamento gravemente scorretto, insubordinato e abbandono volontario dei locali scolastici. o del gruppo durante visite guidate e i viaggi d'istruzione, nonostante la sorveglianza e le ripetute avvertenze dei docenti.
  8. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
  9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
    1. Richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco decoroso, violazioni del divieto di fumo.
    2. Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecoroso, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, e ripetute violazioni del divieto di fumo.
    3. Studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello per 5 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecente, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri.
    4. Studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello per 10 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente e nel caso di ricorso a vie dì fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola;
    5. Trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni ovvero allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.
    6. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
  10. L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare, in caso di danno materiale le sanzioni di cui ai punti da b. a d. con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità del danno, determinato dal Consiglio di Istitituto.
    Il rimborso è versato nel bilancio della scuola e destinato eventualmente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
  11. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente, deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 9, punto e. del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
  12. Trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
  13. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 .giorni; il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.
  14. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.
  15. AI termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, Il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

Art. 3 (Organi competenti)

  1. L'insegnante è competente per le sanzioni dì cui ai punti 1 e 2 dell'articolo precedente.
  2. Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
  3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola. Sulle sanzioni che prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello il Consiglio di classe decide dopo aver acquisito il consenso dei docenti della classe di destinazione.
  4. La giunta esecutiva è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per I'incolumità delle persone.
  5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
  6. Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art. 4 (Consiglio di garanzia)

  1. Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, uno studente e un genitore, presieduto da un soggetto di elevate qualità morali e civili esterno alla comunità scolastica designato all'unanimità dal consiglio di garanzia. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.
  2. Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario viene svolta da uno dei docenti.
  3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. II Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
  4. Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n.249. recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  5. Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio dì garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 5 (Norma finale)

  1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque sentito il parere del collegio dei docenti.
  2. Dei contenuti del presente regolamento, unitarnente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

 

Giorni di allontanamento dalla scuola Articoli Sanzione alternativa
1 giorno Art. 2.9 lett. a) Esercitazione di Educazione Civica nel comportamento in classe

Impegno pomeridiano per rifusione del danno
2 giorni Art. 2.9 lett. a) b)
3 giorni Art. 2.9 lett. a) b) c)
da 5 a 10 giorni Art. 2.9 lett. c) d) Studio individuale a scuola

Permanenza in altra classe

Rifusione del danno
da 11 a 14 giorni Art. 2.9 lett. c) e)
15 giorni Art. 2.9 lett. c) e) f)